La questione delle piattaforme offshore dismissione normativa è oggi uno degli ambiti legislativi in più rapida evoluzione. Fino a pochi anni fa, la rimozione integrale della struttura rappresentava l’unica strada percorribile a fine vita operativa. Con la Legge 7 maggio 2026 n. 70 sulla valorizzazione della risorsa mare, il quadro è cambiato in modo sostanziale, aprendo opzioni alternative che richiedono nuove competenze tecniche e procedurali
In Italia, la normativa sulla dismissione delle piattaforme offshore tocca oggi la rimozione strutturale, la riconversione energetica, la tutela degli ecosistemi marini sviluppatisi attorno alle infrastrutture e le procedure autorizzative ministeriali.
Mari Ter, con oltre quindici anni di esperienza nei lavori marittimi e nelle operazioni subacquee offshore, conosce in dettaglio ogni fase tecnica e normativa che regola il fine vita delle piattaforme. Pertanto, in questo articolo offriamo una guida completa per orientarsi nel quadro legislativo italiano aggiornato al 2026.
Piattaforme offshore dismissione normativa: il nuovo quadro legislativo
La normativa sulla dismissione delle piattaforme offshore ha subito una trasformazione profonda con l’entrata in vigore della Legge 70/2026. Il regime previgente, fondato sul principio della rimozione obbligatoria a fine concessione, è stato integrato da un sistema più articolato che riconosce il valore ecologico, energetico e scientifico delle strutture offshore a fine vita estrattiva.
Il principio cardine introdotto dalla Legge 70/2026 è quello degli “ecosistemi marini di interesse conservazionistico”: le piattaforme che nel corso della loro attività hanno sviluppato habitat artificiali complessi possono essere sottratte alla rimozione integrale, a condizione che vengano verificati e documentati specifici requisiti ecologici.
A questo si affianca il D.Lgs. 190/2024, che disciplina i regimi autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili offshore, definendo le condizioni per la riconversione degli impianti estrattivi verso usi alternativi. Dunque, il professionista che oggi affronta una procedura di dismissione deve confrontarsi con un sistema normativo a più livelli, che integra disposizioni ambientali, energetiche e marittime.
Le opzioni previste dalla legge per le strutture a fine vita
La Legge 70/2026 introduce un ventaglio di destinazioni alternative alla rimozione integrale.
La scelta tra le diverse opzioni non è discrezionale, ma dipende dalla verifica tecnica delle condizioni strutturali, ambientali e normative di ciascuna piattaforma.
Le opzioni attualmente previste dalla normativa sono:
- rimozione integrale della struttura, con ripristino dei fondali nelle condizioni originarie
- riconversione a impianto eolico offshore, con integrazione nella filiera delle energie rinnovabili
- riconversione per acquacoltura marina, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali
- destinazione a ricerca scientifica marina, con protocolli di accesso definiti dagli enti competenti
- riconversione per turismo subacqueo di profondità, subordinata a specifica valutazione di impatto
Pertanto, la fase preliminare di qualsiasi procedura di dismissione è oggi una valutazione tecnica multidisciplinare che determina quale opzione sia percorribile per la specifica struttura.
L’iter autorizzativo per la dismissione offshore
L’iter autorizzativo per la dismissione piattaforme offshore coinvolge più enti competenti e si articola in fasi sequenziali che non ammettono sovrapposizioni. Il soggetto di riferimento è il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), che gestisce il procedimento attraverso l’UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse).
La presentazione del progetto di dismissione deve avvenire entro i termini previsti dalla concessione estrattiva, con un anticipo sufficiente a consentire le verifiche tecniche, la valutazione ambientale e il confronto con le autorità marittime territorialmente competenti.
La documentazione tecnica richiesta comprende:
- relazione sullo stato strutturale della piattaforma, con certificazione di terza parte
- piano di dismissione o di riconversione, con cronoprogramma delle attività
- valutazione di impatto ambientale o studio di incidenza, a seconda della localizzazione
- nulla osta delle Capitanerie di porto per le operazioni in mare
Dunque, la complessità dell’iter rende indispensabile avviare la pianificazione con largo anticipo rispetto alla scadenza della concessione.
Il ruolo delle ispezioni subacquee nella dismissione
Le ispezioni subacquee rappresentano uno degli adempimenti tecnici più critici dell’intera procedura di dismissione.
Prima di qualsiasi decisione sulla destinazione finale della struttura, è necessario disporre di un rilievo accurato delle condizioni dei fondali, dello stato delle fondazioni e dell’entità degli ecosistemi eventualmente sviluppatisi attorno alla piattaforma.
Queste attività richiedono l’impiego di sommozzatori professionali certificati, ROV per l’ispezione visiva e strumentale, e sistemi di rilievo acustico multibeam per la caratterizzazione dei fondali. Mari Ter dispone delle competenze operative e delle certificazioni necessarie per condurre ispezioni subacquee in contesti offshore, garantendo la qualità e la validità tecnica della documentazione prodotta ai fini autorizzativi.
Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge n. 9/2026 sulla sicurezza delle attività subacquee, le imprese che eseguono ispezioni in ambiente offshore devono assicurare che il proprio personale subacqueo sia iscritto al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, pienamente operativo dal 1° gennaio 2027. Pertanto, la scelta dell’operatore subacqueo per le attività di dismissione deve tenere conto di questo requisito già nella fase di selezione.
Dismissione e riconversione: le implicazioni operative
La riconversione di una piattaforma offshore verso usi alternativi non esaurisce gli obblighi normativi con il rilascio dell’autorizzazione.
Ogni destinazione alternativa comporta un proprio regime di gestione, con obblighi continuativi in materia di sicurezza, manutenzione strutturale e monitoraggio ambientale.
Nel caso della riconversione a impianto eolico, il soggetto gestore subentra nel regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. 190/2024, con obblighi di sorveglianza periodica delle strutture sommerse e delle fondazioni.
Nel caso della destinazione a ricerca scientifica o turismo subacqueo, si applicano le disposizioni della Legge 70/2026 in materia di accesso e protezione degli ecosistemi marini. Dunque, la dismissione non è la conclusione di un processo, ma l’avvio di un nuovo regime gestionale che richiede competenze tecniche continuative.
Conclusioni
La normativa sulla dismissione delle piattaforme offshore in Italia ha raggiunto oggi un livello di complessità che richiede un approccio integrato tra competenze giuridiche, tecniche e operative. La Legge 70/2026, il D.Lgs. 190/2024 e la Legge n. 9/2026 definiscono insieme un quadro normativo articolato, in cui ogni scelta operativa ha conseguenze dirette sulle procedure autorizzative e sugli obblighi di conformità.
Mari Ter opera da oltre quindici anni con un team di sommozzatori professionali certificati, ROV e attrezzature di rilievo subacqueo, nel pieno rispetto degli standard RINA, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Dunque, affidarsi a un operatore con esperienza consolidata nelle ispezioni offshore significa disporre di tutta la documentazione tecnica necessaria per affrontare con solidità ogni fase della procedura di dismissione.
Inoltre, il quadro normativo è destinato a evolvere ulteriormente con i decreti attuativi della Legge 70/2026, ancora in corso di definizione. Pertanto, Mari Ter monitora costantemente gli aggiornamenti legislativi per garantire ai propri committenti la massima conformità operativa.
Domande frequenti (FAQ)
Entro quando va comunicata la dismissione di una piattaforma offshore in Italia?
La comunicazione del progetto di dismissione deve essere presentata al MASE-UNMIG entro i termini previsti dalla concessione estrattiva vigente. La normativa non fissa un termine unico valido per tutte le strutture, poiché le scadenze variano in funzione del titolo concessorio. In ogni caso, la pianificazione anticipata è indispensabile per consentire le verifiche tecniche e le valutazioni ambientali previste dall’iter autorizzativo.
Chi può eseguire le ispezioni subacquee pre-dismissione di una piattaforma offshore?
Le ispezioni subacquee pre-dismissione devono essere condotte da imprese con sommozzatori professionali certificati e attrezzature idonee all’ambiente offshore. Con l’entrata in vigore della Legge n. 9/2026, dal 1° gennaio 2027 è obbligatoria l’iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali. La documentazione prodotta deve essere certificabile ai fini della presentazione al MASE e alle Capitanerie di porto competenti.
Cosa succede se una piattaforma offshore viene classificata come ecosistema marino?
Se la piattaforma presenta ecosistemi marini di interesse conservazionistico, la Legge 70/2026 consente di escludere la rimozione integrale, subordinando la destinazione finale a una valutazione tecnica e ambientale specifica. In questo caso, le opzioni percorribili includono la riconversione energetica, la destinazione a ricerca scientifica o al turismo subacqueo di profondità, ciascuna soggetta a un proprio iter autorizzativo.
Quali certificazioni deve avere l’impresa che gestisce le operazioni di dismissione offshore?
Le imprese che operano nelle fasi tecniche della dismissione offshore devono disporre di certificazioni conformi agli standard ISO 9001 per la gestione della qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro. Per le attività subacquee, è richiesta la conformità alle disposizioni della Legge n. 9/2026 e, ove applicabile, la qualificazione SOA per i lavori pubblici in ambiente marino.



